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Manovra anti-crisi: l'abc aggiornato

di Nicoletta Cottone

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27 GENNAIO 2009

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Eliminato l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie con firma digitale. Disposizione transitoria per permettere i necessari adempimenti: alle società a responsabilità limitata è concesso di depositare una dichiarazione a firma degli amministratori per integrare il contenuto del registro delle imprese con le risultanze del libro dei soci (di cui non è più obbligatoria la tenuta).

Emergenza abitativa (articolo 18, comma 4-bis)
Per una celere attuazione del piano casa, previsto dall'articolo 11 del Dl 112/2008, convertito con modifiche dalla legge 133/2008, viene previsto che le misure possono essere realizzate anche mediante di risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal Fas (Fondo aree sottoutilizzate) di pertinenza di ciascuna regione.

Entrata in vigore (articolo 36)
Il decreto legge anticrisi è entrato in vigore il 29 novembre 2008, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Escussione delle garanzie prestate in favore della Pubblica amministrazione (articolo 28)
Tutte le pubbliche amministrazioni, se creditrici di somme superiori a 250 milioni di euro garantite da fideiussioni e polizze fideiussorie a prima richiesta, trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, danno avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa. Le Pubbliche amministrazioni inviteranno, quindi, il garante a versare l'importo garantito entro i successivi 30 giorni, precisando le motivazioni alla base della pretesa creditoria. Se il garante non adempie, seguirà l'ordinaria procedura esecutiva con l'iscrizione dei crediti al ruolo (in solido nei riguardi sia del garante, sia del debitore garantito) entro i successivi 30 giorni dalla fine del termine di pagamento contenuto nell'invito. In caso di inadempimento delle procedure di escussione da parte dei pubblici dipendenti, questi sono soggetti al giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti.

Eventi sismici (articolo 6, commi 4-bis e 4-ter)
Sono estese alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 le disposizioni contenute nell'articolo 3 del Dl 162/2008, convertito con modificazioni dalla legge 201/2008, relativi ai territori dell'Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997. Lo scopo della disposizione è quello di definire la posizione tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione dei relativi pagamenti. In particolare viene estesa la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e l'ambito soggettivo di applicazione di tali benefici. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate fisserà le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2009. Individuate le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la definizione e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze. La copertura della misura è quantificata in 54,9 milioni di euro per l'anno 2009, 32 milioni per l'anno 2010 e 7 milioni per l'anno 2011, nonché 4 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019. Si provvede mediante costituzione di apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha una dotazione pari a 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l'anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al 2019, ed è alimentato da una corrispondente riduzione del Fas, Fondo per le aree sottoutilizzate.

Expo Milano (articolo 22, comma 3)
Il ministero dell'Economia, ai fini della costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48mila euro.

Fatturazione elettronica (articolo 16-bis, comma 9)
Sul fronte dell'attuazione della fatturazione elettronica si prevede che il decreto che il ministero dell'Economia e Finanze deve emanare di concerto con il ministro per le Riforme e l'Innovazione nella pubblica amministrazione, debba essere conforme a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività. Per le fatture trasmesse per via elettronica novità sul fronte delle regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto contemplate dal Dpr 633/1972 (decreto Iva).

Ferrovie e trasporto pubblico locale (articolo 25)
Istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione di 960 milioni di euro per il 2009. Un decreto del ministero dell'Economia, di concerto con il ministero delle Infrastrutture, definirà i criteri di ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse. Autorizzata una spesa di 480 milioni di euro l'anno dal 2009 al 2011 per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia Spa. L'erogazione delle somme è condizionata alla stipula dei contratti, per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficienza e razionalizzazione per assicurare il contenimento delle spese nei limiti degli stanziamenti statali e regionali e garantire che, per il 2009, non siano disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Un decreto Economia, di concerto con le Infrastrutture, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto anticrisi, definirà la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti. Una quota delle risorse dovrà essere destinata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile. La copertura finanziaria degli oneri è quantificata in 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Ferrovie dello Stato Spa deve presentare al ministro dell'Economia una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni dell'articolo. Gli investimenti realizzati mediante il Fondo istituito dovranno rispettare la percentuale del 15% per il Nord e dell' 85% per il Sud del Paese. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge anticrisi (attuazione di una decisione europea
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